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La rubrica «Filo Diretto: Sicurezza sul lavoro» pubblicata sul Sole 24 Ore è a cura di Pasquale Albanese, Roberto Piergiovanni, Giorgio Russomanno, Marco Vinci e
Remo Zucchetti
.


Gli articoli raccolti in questa rubrica sono una selezione effettuata fra tutti quelli pubblicati sull'argomento sicurezza lavoro dal Sole 24 Ore. Molti altri sono disponibili sulle

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Dal testo del Decreto Legislativo 626/94 sulla sicurezza sul lavoro, tutte le prescrizioni previste a tutela di chi lavora ai videoterminali

Filo Diretto
Sicurezza sul lavoro:

sorveglianza sanitaria


Risposte:

Articoli:

Trasporto di prodotti chimici: sì al medico competente

Un'azienda di autotrasporti in cistera di prodotti chimici in «Adr» e di rifiuti industriali speciali e tossico/nocivi, con autisti che partecipano in parte alle operazioni di carico e scarico (attacco e stacco dei tubi di collegamento cisterna-serbatoi, verifica del livello di riempimento in cisterna), ha l'obbligo di sottoporre il personale a visita e controllo medico?
Antonio Magoga - ZERO BRANCO

Sì, va nominato il medico competente per la sorveglianza, che va ovviamente estesa a tutte le aree di rischio contemplate dalla normativa vigente, ivi comprese le postazioni di videoterminali. Il medico competente stabilirà le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria e verificherà la necessità eventuale di visite specialistiche (articoli 16 e 17 del Dlgs 626/94).

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Quando occorre la vigilanza sanitaria

Un'azienda (che ha fino a 200 dipendenti) commercializza profilati di alluminio attraverso venti magazzini diretti in Italia. Escludendo i venditori e gli agenti, nei magazzini, a seconda delle dimensioni, operano da due a dieci addetti. Parte del personale fa uso di videoterminali per una media giornaliera di quattro ore circa (non consecutive). Gli addetti al magazzino, per la preparazione degli ordini, utilizzano carrelli elevatori e solo eccezionalmente possono movimentare manualmente carichi superiori a 30 chilogrammi, mai con torsioni del tronco o movimenti non corretti. È obbligatoria la nomina del medico per questa attività? È possibile mantenere il medico per le sole visite periodiche? Inoltre, vorremmo sapere se deve essere eletto un rappresentante dei lavoratori per ogni magazzino, oppure esistono alternative più pratiche, sia sotto il profilo operativo che economico?
VALTER LUCISANO (Ornago - MI
)

Si ritiene che la nomina del medico competente (ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 626/94) non sia obbligatoria qualora l'utilizzo di attrezzature dotate di schermo video non venga effettuata secondo le specifiche di cui all'articolo 51, lettera c): cioè in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa (per altre informazioni si veda l'articolo: «Videoterminali: regole Ue senza sanzioni», pubblicato sul Sole-24 Ore del lunedì del 13 gennaio '97). La nomina non sembrerebbe obbligatoria anche nel caso degli addetti al magazzino che solo eccezionalmente movimentino carichi pesanti; ciò, sempreché sia le caratteristiche dei carichi che le modalità di movimentazione non siano tali da comportare rischi, tra l'altro di lesioni dorso-lombari.
Va aggiunto che, laddove non sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico, non sono previste, come obbligatorie, né le visite periodiche degli ambienti di lavoro né la partecipazione del medico alla riunione periodica di prevenzione e protezione.
Fermo restando il rinvio alla disciplina della materia definita con la contrattazione collettiva di settore (in particolare per quanto concerne il numero e le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza), sembra che occorra innanzitutto verificare se ciascun magazzino possegga o meno la connotazione di "unità produttiva", e cioè se possa essere assimilato a uno stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Ove non possegga queste caratteristiche si dovrà prendere in considerazione, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il Dlgs 626/94 fa discendere particolari obblighi, quello complessivo dei dipendenti in forza presso l'intera azienda.

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Nell'azienda a basso rischio, una visita medica all'anno

di Remo Zucchetti

In adempimento alla riserva normativa contenuta nell'articolo 4, comma 10, decreto legislativo 626/94, i ministri del Lavoro, dell'Industria e della Sanità hanno definito di concerto, per le piccole e medie aziende, i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno - anziché due volte - la visita agli ambienti di lavoro, effettuata dal medico competente congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, adempimento prescritto dall'articolo 17, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 626 del 1994.
Il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la deroga generale al dettato normativo per tutte le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I al Dlgs 626/94 (aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, aziende della pesca fino a 20 addetti e altre aziende fino a 200 addetti).
Per le aziende artigiane e industriali, quelle agricole, zootecniche e della pesca - con un numero di addetti oltre i limiti sopra specificati e fino a 200 - il provvedimento stabilisce che «la frequenza delle visite agli ambienti di lavoro da parte del medico competente può essere ridotta a una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro - prosegue il decreto interministeriale - produce una dichiarazione da custodire presso l'azienda o l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di una dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione». I contenuti della formazione. Anche se con ritardo - considerato che la formazione dei lavoratori è iniziata il 27 novembre 1994 con l'entrata in vigore del Dlgs 626/94 - i ministri del Lavoro e della Sanità, avvalendosi della riserva normativa contenuta nell'articolo 22, comma 7 - prescindendo dalle dimensioni e dalla tipologia della imprese -, hanno decretato di concerto i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La durata minima dei corsi è di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 16 ore per i datori di lavoro.

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Così il sopralluogo

Pubblichiamo il testo del decreto del 16 gennaio 1997, del ministero del Lavoro, Industria e Sanità sulla «Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente».

Articolo 1

Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 626/1994, così come integrato dal decreto legislativo n. 242/1996, è ridotto a una volta l'anno l'obbligo della visita di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio.

Articolo 2

Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, con un numero di addetti oltre i limiti di cui all'articolo 1 e fino a 200, la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta a una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione.

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Un medico competente nello studio dentistico

È obbligatoria la nomina del medico competente per uno studio dentistico con due dipendenti?
Gabriella Saviozzi - PISA

Se lo studio occupa lavoratori subordinati, o a essi equiparati, il datore di lavoro deve nominare il medico competente perché sussiste la necessità della protezione sanitaria dei lavoratori dagli agenti biologici, la cui disciplina è contenuta nel titolo VII del Dlgs 626/94. Per maggiori approfondimenti si rinvia all'elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di rischi biologici (allegato IX), all'elenco degli agenti biologici classificati (allegato XI) e alle specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento (allegato XII).

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Tocca al medico fissare la periodicità delle visite

In merito ai decreti legislativi 626 e 242 vorrei sapere con quale periodicità vanno ripetute le visite mediche al personale dipendente, considerando le seguenti figure professionali: montatori meccanici, saldatori ed elettricisti, oltre agli impiegati in ufficio.
Spi - CAGLIARI

La periodicità delle visite mediche è demandata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), al giudizio professionale del medico competente che nel programmarle dovrà basarsi sulle caratteristiche dei processi organizzativi e sulle situazioni di rischio dell'azienda.

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Una visita all'anno dal medico competente

II medico competente ha l'obbligo di eseguire congiuntamente al responsabile per la sicurezza almeno due sopralluoghi annuali negli ambienti di lavoro (articolo 17, Dlgs 626/94). Quale soluzione giuridica può tutelare il medico in caso di assenza del responsabile per la sicurezza (per ferie, malattia) in prossimità della scadenza annuale?
Francesco Troisi - SOLOFRA

Secondo la più diffusa interpretazione, il medico competente ha un anno di tempo per svolgere almeno una volta la visita degli ambienti di lavoro «congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione». Pur in presenza di un apparato sanzionatorio che fa riferimento specifico alla sola contravvenzione del «medico competente» (articolo 92, lettera a), ci sono spazi temporali sufficienti per organizzare «visite» con le modalità previste, anche considerando probabili le assenze per ferie e malattia del responsabile della sicurezza.

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Vigilanza sanitaria nella materna

Una scuola materna privata ha quattro insegnanti, un'inserviente e una direttrice che non insegna ma svolge, anche, mansioni di cuoca.
1) Il personale va sottoposto a visita medica, presso il medico competente? Va quindi nominato il medico competente?
2) L'uscita di sicurezza può essere situata nel locale adibita a cucina?
Scuola materna «La Coccinella» - PORTO SALVO

1) Sì: va nominato il medico competente.
2) Sì: non esistono, in linea di massima, controindicazioni salvo che non sussistano specifici rischi di incendio o di scoppio e purché siano rispettate tutte le specifiche concernenti, tra l'altro, la larghezza della porta, l'apertura nel verso dell'esodo, la compartimentazione delle aree pericolose e l'assoluta agibilità dei percorsi che non devono essere mai ostruiti. Inoltre, le porte delle uscite di sicurezza non debbono essere chiuse a chiave durante le ore di attività.

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Dove serve il medico

Quali sono le attività soggette a sorveglianza sanitaria, ai fini della relativa nomina del medico competente? Dalla lettura della norma, pare che questo obbligo non sia indiscriminatamente a carico di tutte le aziende, comunque interessate dalla normativa del D.Lgs. 626/94.
Studio Santi - Como

La nomina del medico competente è obbligatoria per tutte le attività lavorative per le quali la normativa prevede il controllo sanitario. A titolo di esempio si ricorda l'obbligo:

  • delle visite mediche preventive e periodiche nelle lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive (Dpr 303/56);
  • del controllo sanitario (clinico e biologico) nelle attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all'amianto e al rumore (decreto legislativo 277/91);
  • di accertare lo stato di salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (decreto legislativo 77/92);
  • di effettuare il controllo dei lavoratori contro i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 230/95);
  • di svolgere il controllo sanitario degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi pesanti, all'uso delle attrezzature munite di videoterminali, contro i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici (decreto legislativo 626/94);
  • delle visite mediche nelle lavorazioni elencate nelle nuove tabelle delle malattie professionali, nell'industria e nell'agricoltura (Dpr 336/94) allegate al Tu delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/65).


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La sede determina la Usl competente

L'Ispettorato del lavoro e la Usl competenti sono da individuare in base alla sede legale anche se l'attività viene svolta altrove? L'autocertificazione deve essere trasmessa agli organi di vigilanza oppure è sufficiente conservarla presso la sede sociale?
Pietro Minneci - MILANO

Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 11, articolo 8, Dlgs 626/94, l'Ispettorato del lavoro e le Usl competenti territorialmente sono da individuare in quelle ove ha sede il datore di lavoro. L'autocertificazione di cui al comma 11, all'articolo 4 deve essere conservata presso la medesima sede; il comma non prevede che la dichiarazione di autocertificazione debba essere inviata ai predetti organi così come, del resto, non deve essere inviato loro il documento sulla valutazione dei rischi da parte delle aziende con più di dieci dipendenti.

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Quando si deve attivare la sorveglianza sanitaria

Nel caso di uno studio di consulenza fiscale e amministrativa, con un solo dipendente e in cui il datore di lavoro intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, è obbligatorio procedere alla nomina del medico competente?
Gabriele De Leva - ROMA

La nomina del medico competente è obbligatoria - a prescindere dall'assetto aziendale e dal numero dei dipendenti - laddove dalla valutazione dei rischi emerga la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria. Le caratteristiche e la regolamentazione del rapporto con il medico competente saranno correlate alle prestazioni richieste.

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Sorveglianza sanitaria: i casi di attivazione

La nostra ditta ha meno di dieci dipendenti. Opera nel settore petrolifero di distribuzione (stazione di servizio o deposito commerciale). Si deve nominare il medico competente? A quale ente va indirizzata l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio?
Battista Congiu - MACOMER

In generale, occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente in relazione ai rischi sottoindicati.

  1. «lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive»: visite mediche preventive e periodiche previste dal Dpr 303/96 (articolo 33; "lavorazioni" indicate nella tabella allegata al decreto stesso).
  2. Rischi amianto - piombo - rumore: Dlgs 277/91.
  3. Rischio silicosi: Dpr 1124/56.
  4. Aree di rischio (Dlgs 626/94):
    1. Dispositivi di protezione individuale (articolo 42);
    2. Movimentazione manuale dei carichi (articoli 16 e 48);
    3. Videoterminali (articoli 50, 54 e 55);
    4. Agenti cancerogeni (articoli 60, 63, 64, 69, 70);
    5. Agenti biologici (articoli 73, 86, 87, 88).

L'autocertificazione va solo consegnata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Va invece effettuata una comunicazione all'Usl competente territorialmente nel caso di diretto svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale da parte del datore di lavoro.

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I controlli medici per la farmacia

Un'impresa familiare, con titolare e tre dipendenti, gestisce una farmacia. L'esonero dal corso di formazione, previsto per il caso in esame, comporta anche analogo effetto in relazione a eventuali visite sanitarie del titolare e dei dipendenti da effettuarsi a pagamento presso un medico competente del settore?
C. B. - S. LEO DI PELLARO

Il titolare della farmacia - datore di lavoro soggetto all'obbligo di sicurezza - può assumere la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi. L'esonero dal corso di formazione è valido fino al 31 dicembre 1996, purché entro tale data il datore di lavoro assuma le funzioni di prevenzione e ne dia comunicazione all'organo di vigilanza. L'esonero dalla frequenza al corso è irrilevante ai fini del controllo sanitario obbligatorio, curato dal medico competente a cui sono tenuti i lavoratori dipendenti.

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Sorveglianza sanitaria in ragione dei «rischi»

Siamo un'azienda con 22 dipendenti. Vi chiediamo alcuni chiarimenti sui seguenti punti controversi fra i vari personaggi che si interessano della sicurezza nell'ambito della nostra azienda.
1) Emergenza incendio. Dalla valutazione fatta dal datore di lavoro non esiste rischio incendio, escluso il rischio residuale dovuto a cause non inerenti le levorazioni aziendali e l'istruzione per eventuali neoassunti sui punti di fuga e localizzazione estintori, già comunque segnalati dalla apposita segnaletica. Il programma organizzativo-gestionale per l'istruzione lavoratori può essere predisposto e attuato dal datore di lavoro stesso, nominando un coordinatore fra i dipendenti oppure occorre obbligatoriamente far venire i vigili del fuoco per istruire i dipendenti su come comportarsi in caso di incendio?
2) Intervento di primo soccorso. Premesso che nell'azienda non si è verificato alcun infortunio nell'ultimo triennio, è obbligatorio mandare un dipendente alla Croce Rossa o simile per seguire un corso, oppure è sufficiente che un dipendente o il titolare stesso veda una cassetta di primo intervento o è superfluo tutto ciò in quanto non previsto per le aziende che non hanno rischi di infortunio?
3) Medico competente. In base alla valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro non è necessario, in quanto le uniche visite da fare sono quelle relative all'assunzione di apprendisti e quelle si fanno già fare. Già l'anno scorso per scrupolo è stato chiamato un medico in medicina del lavoro. Da un suo sopralluogo ha giudicato che non fosse necessario. L'azienda ha traslocato l'attività in un'alto stabile, le lavorazioni sono identiche. Occorre che il medico faccia un'altro sopralluogo?
Caccia Elettronica - LEGNANO (MI)

Per il quesito numero 1, il programma può essere predisposto e attivato dal "datore di lavoro".
Per il secondo quesito, invece, è obbligatorio addestrare almeno due dipendenti al «pronto soccorso in attesa del medico» e al «pronto soccorso sanitario».
Per quanto riguarda l'ultima domanda, occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente in relazione al rischi sottoindicati:

  1. Lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano "comunque nocive": visite mediche preventive e periodiche previste dal Dpr 303/56 (articolo 33; "lavorazioni" indicate nella tabella allegata al decreto e tabella richiamata dall'articolo 34, comma 2edesimo decreto).
  2. Rischi amianto - piombo - rumore: Dlgs 277/91.
  3. Rischio silicosi: Dpr 1124/56.
  4. Aree di rischio (con il Dlgs 626/94):
    1. dispositivi di protezione individuale (articolo 42);
    2. movimentazione manuale dei carichi (articoli 16 e 48);
    3. videoterminali (articoli 50, 54 e 55) (più di 4 ore giornaliere consecutive per tutta la giornata lavorativa; ma il punto - come è noto - è stato contestato dalla Corte Ue). I lavoratori addetti ai Vdt per almeno quattro ore consecutive, sono sottoposti a visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e a un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente);
    4. agenti cancerogeni (articoli 60, 63, 64, 69, 70);
    5. agenti biologici (articoli 73, 86, 87, 88).

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I rischi impongono la sorveglianza sanitaria

Le aziende sino a dieci dipendenti sono tenute a nominare il medico?
Studio Gnasso - MONDRAGONE

Anche con un solo dipendente, occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente in relazione ai rischi sottoindicati.

  • «Lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultino comunque nocive»: visite mediche preventive e periodiche previste dal Dpr 303/56 (articolo 33;
  • "lavorazioni" indicate nella tabella allegata al decreto stesso).
    1. Rischi amianto - piombo - rumore: Dlgs 277/91.
    2. Rischio silicosi: Dpr 1124/56.
    3. Aree di rischio (con il Dlgs 626/994); 1) dispositivi di protezione individuale (articolo 42); 2) movimentazione manuale dei carichi (articolo 16 e 48); 3) videoterminali (articolo 50, 54 e 55);
    4. agenti cancerogeni (articoli 60, 63, 64, 69, 70); 5) agenti biologici (articoli 73, 86, 87, 88).

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I titoli necessari al medico competente

A che medico ci si deve rivolgere per una consulenza? Se l'autocerficiazione viene fatta prima del 31 dicembre 1996, è obbligatorio il corso sulla sicurezza?
Immobiliare Longoni s.a.s - BAREGGIO

Alla valutazione del rischio e alla elaborazione del «documento», effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, partecipa il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Il medico deve avere uno dei seguenti titoli:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro.

Possono svolgere le funzioni di medico competente i medici di fabbrica che hanno conseguito l'autorizzazione dalla Regione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 277/91, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici. La scelta del medico competente è attribuita al datore di lavoro, che ne sostiene l'onere. Il medico competente può essere: un dipendente dell'azienda: un libero professionista; un dipendente di una struttura pubblica o privata. Gli ispettori medici del lavoro e delle Usl, addetti ai servizi di vigilanza, non possono svolgere l'attività di medico competente. Infine, l'obbligo di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute - per l'imprenditore che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione - non è richiesto fino al 31 dicembre 1996, purché il datore di lavoro eserciti questa facoltà entro il suddetto termine e sia in possesso delle capacità per svolgere le funzioni di sicurezza attribuite al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi.

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Formazione permanente contro i pericoli

di Marco Vinci

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio e i portieri, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:

  1. dell'assunzione;
  2. del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
  3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero dell'insorgenza di nuovi. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Anche il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato. La collaborazione con organismi paritetici. La collaborazione appare obbligatoria (articolo 22, comma 6).
Gli organismi paritetici quindi, dove non costituiti, devono esserlo con procedura d'urgenza. L'articolo 20 prevede la costituzione di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in ogni comparto produttivo e in ogni settore di attività, ovunque si svolga lavoro subordinato. Le funzioni di questi organismi sono, dalla norma, definite "di orientamento e di promozione di iniziative formative". Teoricamente, quindi la "collaborazione" non contempla né la "gestione dei corsi" e l'attività didattica né l'organizzazione dei corsi stessi. L'articolo 22, prevede che i ministri del lavoro e della sanità possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavorò. Ciò non è ancora avvenuto e, comunque, la previsione non si configura come un "obbligo" per le pubbliche amministrazioni interessate.
Inoltre, è utile ricordare che per quanto concerne il "pronto soccorso" è prevista (articolo 15) una specifica formazione del personale addetto i cui contenuti dovranno essere individuati con decreto dei ministri della Sanità, del Lavoro, della Funzione pubblica e dell'Industria. All'attività di formazione e informazione collabora "il medico competente" (articolo 17, comma 1, lettera m). Concludendo: è opportuno che l'azienda interessata notifichi all'organo paritetico, ove costituito, l'intenzione di attuare la "formazione" prevista dalla normativa; l'organo paritetico potrà attivarsi per un migliore "orientamento" delle strutture aziendali preposte. In assenza dell'organo paritetico, l'azienda programmerà autonomamente tutta l'attività informativa, tenendo anche presenti gli accordi sindacali specifici che prevedono i contenuti e la durata minima della formazione dei rappresentanti dei lavoratori (si veda anche l'accordo Confindustria - sindacati del 22 giugno 1995). Oneri e sanzioni. I moduli formativi devono essere inclusi nell'orario di lavoro. La formazione non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, né diretti né indiretti. I programmi formativi relativi all'articolo 22 devono essere attivati immediatamente.In caso di inadempienza, sono previste sanzioni a carico dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Per i datori di lavoro e per i dirigenti è fissato l'arresto da tre mesi a sei mesi, è prevista un'ammenda 3 milioni a 8 milioni; per i preposti sono previsti l'arresto fino a due mesi e un'ammenda da 0,5 milioni a 2 milioni. Infine i lavoratori che non si sottopongono ai programmi di formazione e in materia di attrezzature di lavoro (articolo 39, comma 1) sono punibili con l'ammenda da 400mila lire a 1,2 milioni; i lavoratori che non seguono i programmi di formazione in materia di dispositivi di protezione individuale (articolo 44, comma 1) organizzati dai datori di lavoro sono punibili con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 400mila lire a 1,2 milioni.

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Un protocollo per gli accertamenti contro le patologie professionali

di Marco Vinci

La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 626, effettuata dal «medico competente», comprende:

  1. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  2. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.


Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.
Generalità dei rischi: Dpr 303/56 - decreto legislativo 626/94.
1) Adempimenti non subordinati ad accertamenti ispettivi: le visite mediche preventive e periodiche sono previste per le «lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive», in base all'articolo 33 del Dpr 19 marzo 1956, n. 303. Le lavorazioni sono indicate nella tabella allegata al decreto. Per le lavorazioni indicate in più di una voce della tabella i periodi da prendere a base per le visite sono quelle più brevi.
2) Adempimenti subordinati ad accertamenti ispettivi (Usl): particolari esami medici integrativi (prescritti specificamente), (in base all'articolo 33, ultimo comma, Dpr 303/56).
È possibile l'estensione degli accertamenti sanitari di cui l'articolo 33 del Dpr 303/56 ai lavoratori occupati nella stessa azienda, nello stesso ambiente di lavoro, in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella (sulla base di specifica prescrizione), lo prevede l'articolo 34, comma 1, Dpr 303/56.
Sono previste visite mediche per lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle riportate nelle tabelle, che espongono a rischi della medesima natura, limitatamente alle lavorazioni soggette alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (sulla base di specifica prescrizione a seguito di accertamenti delle condizioni di lavoro «particolarmente pregiudizievoli alla salute», articolo 34, 2ma, Dpr 303).
Per quanto riguarda le malattie professionali le tabelle sono quelle annesse al Dpr 336/94.
Esecuzione delle visite mediche periodiche a intervalli più lunghi. L'azienda può richiedere all'organismo di controllo l'autorizzazione a eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi «non più del doppio» di quelli prescritti dalla tabella di cui all'articolo 33 del Dpr 303/56, dimostrando che i provvedimenti di bonifica adottati sono «tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione» (articolo 35, 1ma, Dpr 303/56). Esenzione dall'obbligo delle visite. L'azienda può chiedere all'organismo di controllo di essere autorizzata a non sottoporre a visite mediche i lavoratori dipendenti, dimostrando l'irrilevanza del rischio per:

  1. l'esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato;
  2. l'efficacia delle misure preventive adottate;
  3. (in alternativa) il carattere eccezionale del lavoro insalubre.

Numerose disposizioni prescrivono un giudizio medico di idoneità che integra gli obblighi concernenti le visite mediche preventive.
Qualora il medico competente in seguito agli accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 626/94, esprima un giudizio sull'inidoneità, parziale o temporanea o totale, del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Contro il giudizio sull'inidoneità è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (Usl) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca del giudizio stesso.