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La rubrica «Filo Diretto: Sicurezza sul lavoro»
pubblicata sul Sole 24 Ore è a cura di Pasquale Albanese,
Roberto Piergiovanni, Giorgio Russomanno, Marco Vinci e
Remo Zucchetti.
Gli articoli raccolti in questa rubrica sono una selezione
effettuata fra tutti quelli pubblicati sull'argomento sicurezza lavoro
dal Sole 24 Ore. Molti altri sono disponibili sulle
Dal testo del Decreto Legislativo 626/94 sulla
sicurezza sul lavoro, tutte le prescrizioni previste a tutela di chi lavora
ai videoterminali
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Filo Diretto
Sicurezza sul lavoro:
sorveglianza sanitaria
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Risposte:
Articoli:
Trasporto di prodotti chimici: sì al medico competente
Un'azienda di autotrasporti in cistera di prodotti chimici in «Adr»
e di rifiuti industriali speciali e tossico/nocivi, con autisti che partecipano
in parte alle operazioni di carico e scarico (attacco e stacco dei tubi
di collegamento cisterna-serbatoi, verifica del livello di riempimento
in cisterna), ha l'obbligo di sottoporre il personale a visita e controllo
medico?
Antonio Magoga - ZERO BRANCO
Sì, va nominato il medico competente per la sorveglianza, che
va ovviamente estesa a tutte le aree di rischio contemplate dalla normativa
vigente, ivi comprese le postazioni di videoterminali. Il medico competente
stabilirà le modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria
e verificherà la necessità eventuale di visite specialistiche
(articoli 16 e 17 del Dlgs 626/94).
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Quando occorre la vigilanza sanitaria
Un'azienda (che ha fino a 200 dipendenti) commercializza profilati
di alluminio attraverso venti magazzini diretti in Italia. Escludendo i
venditori e gli agenti, nei magazzini, a seconda delle dimensioni, operano
da due a dieci addetti. Parte del personale fa uso di videoterminali per
una media giornaliera di quattro ore circa (non consecutive). Gli addetti
al magazzino, per la preparazione degli ordini, utilizzano carrelli elevatori
e solo eccezionalmente possono movimentare manualmente carichi superiori
a 30 chilogrammi, mai con torsioni del tronco o movimenti non corretti.
È obbligatoria la nomina del medico per questa attività?
È possibile mantenere il medico per le sole visite periodiche? Inoltre,
vorremmo sapere se deve essere eletto un rappresentante dei lavoratori
per ogni magazzino, oppure esistono alternative più pratiche, sia
sotto il profilo operativo che economico?
VALTER LUCISANO (Ornago - MI)
Si ritiene che la nomina del medico competente (ai sensi dell'articolo
16 del Dlgs 626/94) non sia obbligatoria qualora l'utilizzo di attrezzature
dotate di schermo video non venga effettuata secondo le specifiche di cui
all'articolo 51, lettera c): cioè in modo sistematico e abituale,
per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni
di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa (per altre informazioni
si veda l'articolo: «Videoterminali:
regole Ue senza sanzioni», pubblicato sul Sole-24 Ore del lunedì
del 13 gennaio '97). La nomina non sembrerebbe obbligatoria anche nel caso
degli addetti al magazzino che solo eccezionalmente movimentino carichi
pesanti; ciò, sempreché sia le caratteristiche dei carichi
che le modalità di movimentazione non siano tali da comportare rischi,
tra l'altro di lesioni dorso-lombari.
Va aggiunto che, laddove non sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria
e quindi la nomina del medico, non sono previste, come obbligatorie, né
le visite periodiche degli ambienti di lavoro né la partecipazione
del medico alla riunione periodica di prevenzione e protezione.
Fermo restando il rinvio alla disciplina della materia definita con la
contrattazione collettiva di settore (in particolare per quanto concerne
il numero e le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza), sembra che occorra innanzitutto verificare se ciascun
magazzino possegga o meno la connotazione di "unità produttiva",
e cioè se possa essere assimilato a uno stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale. Ove non possegga queste caratteristiche si dovrà
prendere in considerazione, ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori dal quale il Dlgs 626/94 fa discendere particolari obblighi,
quello complessivo dei dipendenti in forza presso l'intera azienda.
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Nell'azienda a basso rischio, una visita medica all'anno
di Remo Zucchetti
In adempimento alla riserva normativa contenuta nell'articolo 4, comma
10, decreto legislativo 626/94, i ministri del Lavoro, dell'Industria e
della Sanità hanno definito di concerto, per le piccole e medie
aziende, i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno - anziché due volte - la visita agli ambienti di lavoro,
effettuata dal medico competente congiuntamente al responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, adempimento prescritto dall'articolo
17, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 626 del 1994.
Il decreto interministeriale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, prevede la deroga generale al dettato normativo per tutte le
aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato I al Dlgs 626/94
(aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori, aziende
agricole e zootecniche fino a 10 addetti, aziende della pesca fino a 20
addetti e altre aziende fino a 200 addetti).
Per le aziende artigiane e industriali, quelle agricole, zootecniche e
della pesca - con un numero di addetti oltre i limiti sopra specificati
e fino a 200 - il provvedimento stabilisce che «la frequenza delle
visite agli ambienti di lavoro da parte del medico competente può
essere ridotta a una volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta
del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro - prosegue il decreto interministeriale - produce una
dichiarazione da custodire presso l'azienda o l'unità produttiva.
Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione di rischio da parte
di una dei componenti il gruppo di valutazione, il datore di lavoro dovrà
provvedere a rettificare la precedente dichiarazione». I contenuti
della formazione. Anche se con ritardo - considerato che la formazione
dei lavoratori è iniziata il 27 novembre 1994 con l'entrata in vigore
del Dlgs 626/94 - i ministri del Lavoro e della Sanità, avvalendosi
della riserva normativa contenuta nell'articolo 22, comma 7 - prescindendo
dalle dimensioni e dalla tipologia della imprese -, hanno decretato di
concerto i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente
i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore per i rappresentanti per
la sicurezza e di 16 ore per i datori di lavoro.
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Così il sopralluogo
Pubblichiamo il testo del decreto del 16 gennaio 1997, del ministero
del Lavoro, Industria e Sanità sulla «Definizione dei casi
di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente».
Articolo 1
Per le aziende ovvero unità produttive di cui all'allegato 1
del decreto legislativo n. 626/1994, così come integrato dal decreto
legislativo n. 242/1996, è ridotto a una volta l'anno l'obbligo
della visita di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), degli ambienti
di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio.
Articolo 2
Per le aziende di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, con un numero
di addetti oltre i limiti di cui all'articolo 1 e fino a 200, la frequenza
della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente prevista
dall'articolo 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta a una
volta all'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di
lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi
modificata la situazione di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo
di valutazione, il datore di lavoro dovrà provvedere a rettificare
la precedente dichiarazione.
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Un medico competente nello studio dentistico
È obbligatoria la nomina del medico competente per uno studio
dentistico con due dipendenti?
Gabriella Saviozzi - PISA
Se lo studio occupa lavoratori subordinati, o a essi equiparati, il
datore di lavoro deve nominare il medico competente perché sussiste
la necessità della protezione sanitaria dei lavoratori dagli agenti
biologici, la cui disciplina è contenuta nel titolo VII del Dlgs
626/94. Per maggiori approfondimenti si rinvia all'elenco esemplificativo
delle attività lavorative che possono comportare la presenza di
rischi biologici (allegato IX), all'elenco degli agenti biologici classificati
(allegato XI) e alle specifiche sulle misure e sui livelli di contenimento
(allegato XII).
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Tocca al medico fissare la periodicità delle visite
In merito ai decreti legislativi 626 e 242 vorrei sapere con quale
periodicità vanno ripetute le visite mediche al personale dipendente,
considerando le seguenti figure professionali: montatori meccanici, saldatori
ed elettricisti, oltre agli impiegati in ufficio.
Spi - CAGLIARI
La periodicità delle visite mediche è demandata, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), al giudizio professionale del medico
competente che nel programmarle dovrà basarsi sulle caratteristiche
dei processi organizzativi e sulle situazioni di rischio dell'azienda.
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Una visita all'anno dal medico competente
II medico competente ha l'obbligo di eseguire congiuntamente al responsabile
per la sicurezza almeno due sopralluoghi annuali negli ambienti di lavoro
(articolo 17, Dlgs 626/94). Quale soluzione giuridica può tutelare
il medico in caso di assenza del responsabile per la sicurezza (per ferie,
malattia) in prossimità della scadenza annuale?
Francesco Troisi - SOLOFRA
Secondo la più diffusa interpretazione, il medico competente
ha un anno di tempo per svolgere almeno una volta la visita degli ambienti
di lavoro «congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione». Pur in presenza di un apparato sanzionatorio che fa
riferimento specifico alla sola contravvenzione del «medico competente»
(articolo 92, lettera a), ci sono spazi temporali sufficienti per organizzare
«visite» con le modalità previste, anche considerando
probabili le assenze per ferie e malattia del responsabile della sicurezza.
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Vigilanza sanitaria nella materna
Una scuola materna privata ha quattro insegnanti, un'inserviente
e una direttrice che non insegna ma svolge, anche, mansioni di cuoca.
1) Il personale va sottoposto a visita medica, presso il medico competente?
Va quindi nominato il medico competente?
2) L'uscita di sicurezza può essere situata nel locale adibita a
cucina?
Scuola materna «La Coccinella» - PORTO SALVO
1) Sì: va nominato il medico competente.
2) Sì: non esistono, in linea di massima, controindicazioni salvo
che non sussistano specifici rischi di incendio o di scoppio e purché
siano rispettate tutte le specifiche concernenti, tra l'altro, la larghezza
della porta, l'apertura nel verso dell'esodo, la compartimentazione delle
aree pericolose e l'assoluta agibilità dei percorsi che non devono
essere mai ostruiti. Inoltre, le porte delle uscite di sicurezza non debbono
essere chiuse a chiave durante le ore di attività.
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Dove serve il medico
Quali sono le attività soggette a sorveglianza sanitaria,
ai fini della relativa nomina del medico competente? Dalla lettura della
norma, pare che questo obbligo non sia indiscriminatamente a carico di
tutte le aziende, comunque interessate dalla normativa del D.Lgs. 626/94.
Studio Santi - Como
La nomina del medico competente è obbligatoria per tutte le
attività lavorative per le quali la normativa prevede il controllo
sanitario. A titolo di esempio si ricorda l'obbligo:
- delle visite mediche preventive e periodiche nelle lavorazioni industriali,
elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all'azione di
sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive (Dpr 303/56);
- del controllo sanitario (clinico e biologico) nelle attività
lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo,
all'amianto e al rumore (decreto legislativo 277/91);
- di accertare lo stato di salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici (decreto legislativo 77/92);
- di effettuare il controllo dei lavoratori contro i rischi di esposizione
alle radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 230/95);
- di svolgere il controllo sanitario degli addetti alla movimentazione
manuale dei carichi pesanti, all'uso delle attrezzature munite di videoterminali,
contro i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e biologici (decreto
legislativo 626/94);
- delle visite mediche nelle lavorazioni elencate nelle nuove tabelle
delle malattie professionali, nell'industria e nell'agricoltura (Dpr 336/94)
allegate al Tu delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/65).
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La sede determina la Usl competente
L'Ispettorato del lavoro e la Usl competenti sono da individuare
in base alla sede legale anche se l'attività viene svolta altrove?
L'autocertificazione deve essere trasmessa agli organi di vigilanza oppure
è sufficiente conservarla presso la sede sociale?
Pietro Minneci - MILANO
Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 11, articolo
8, Dlgs 626/94, l'Ispettorato del lavoro e le Usl competenti territorialmente
sono da individuare in quelle ove ha sede il datore di lavoro. L'autocertificazione
di cui al comma 11, all'articolo 4 deve essere conservata presso la medesima
sede; il comma non prevede che la dichiarazione di autocertificazione debba
essere inviata ai predetti organi così come, del resto, non deve
essere inviato loro il documento sulla valutazione dei rischi da parte
delle aziende con più di dieci dipendenti.
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Quando si deve attivare la sorveglianza sanitaria
Nel caso di uno studio di consulenza fiscale e amministrativa, con
un solo dipendente e in cui il datore di lavoro intende svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, è obbligatorio
procedere alla nomina del medico competente?
Gabriele De Leva - ROMA
La nomina del medico competente è obbligatoria - a prescindere
dall'assetto aziendale e dal numero dei dipendenti - laddove dalla valutazione
dei rischi emerga la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria.
Le caratteristiche e la regolamentazione del rapporto con il medico competente
saranno correlate alle prestazioni richieste.
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Sorveglianza sanitaria: i casi di attivazione
La nostra ditta ha meno di dieci dipendenti. Opera nel settore petrolifero
di distribuzione (stazione di servizio o deposito commerciale). Si deve
nominare il medico competente? A quale ente va indirizzata l'autocertificazione
dell'avvenuta valutazione del rischio?
Battista Congiu - MACOMER
In generale, occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare
il medico competente in relazione ai rischi sottoindicati.
- «lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive»: visite mediche
preventive e periodiche previste dal Dpr 303/96 (articolo 33; "lavorazioni"
indicate nella tabella allegata al decreto stesso).
- Rischi amianto - piombo - rumore: Dlgs 277/91.
- Rischio silicosi: Dpr 1124/56.
- Aree di rischio (Dlgs 626/94):
- Dispositivi di protezione individuale (articolo 42);
- Movimentazione manuale dei carichi (articoli 16 e 48);
- Videoterminali (articoli 50, 54 e 55);
- Agenti cancerogeni (articoli 60, 63, 64, 69, 70);
- Agenti biologici (articoli 73, 86, 87, 88).
L'autocertificazione va solo consegnata al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza. Va invece effettuata una comunicazione all'Usl competente
territorialmente nel caso di diretto svolgimento delle funzioni di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione aziendale da parte del datore
di lavoro.
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I controlli medici per la farmacia
Un'impresa familiare, con titolare e tre dipendenti, gestisce una
farmacia. L'esonero dal corso di formazione, previsto per il caso in esame,
comporta anche analogo effetto in relazione a eventuali visite sanitarie
del titolare e dei dipendenti da effettuarsi a pagamento presso un medico
competente del settore?
C. B. - S. LEO DI PELLARO
Il titolare della farmacia - datore di lavoro soggetto all'obbligo
di sicurezza - può assumere la funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione dai rischi. L'esonero dal corso di formazione
è valido fino al 31 dicembre 1996, purché entro tale data
il datore di lavoro assuma le funzioni di prevenzione e ne dia comunicazione
all'organo di vigilanza. L'esonero dalla frequenza al corso è irrilevante
ai fini del controllo sanitario obbligatorio, curato dal medico competente
a cui sono tenuti i lavoratori dipendenti.
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Sorveglianza sanitaria in ragione dei «rischi»
Siamo un'azienda con 22 dipendenti. Vi chiediamo alcuni chiarimenti
sui seguenti punti controversi fra i vari personaggi che si interessano
della sicurezza nell'ambito della nostra azienda.
1) Emergenza incendio. Dalla valutazione fatta dal datore di lavoro non
esiste rischio incendio, escluso il rischio residuale dovuto a cause non
inerenti le levorazioni aziendali e l'istruzione per eventuali neoassunti
sui punti di fuga e localizzazione estintori, già comunque segnalati
dalla apposita segnaletica. Il programma organizzativo-gestionale per l'istruzione
lavoratori può essere predisposto e attuato dal datore di lavoro
stesso, nominando un coordinatore fra i dipendenti oppure occorre obbligatoriamente
far venire i vigili del fuoco per istruire i dipendenti su come comportarsi
in caso di incendio?
2) Intervento di primo soccorso. Premesso che nell'azienda non si è
verificato alcun infortunio nell'ultimo triennio, è obbligatorio
mandare un dipendente alla Croce Rossa o simile per seguire un corso, oppure
è sufficiente che un dipendente o il titolare stesso veda una cassetta
di primo intervento o è superfluo tutto ciò in quanto non
previsto per le aziende che non hanno rischi di infortunio?
3) Medico competente. In base alla valutazione del rischio fatta dal datore
di lavoro non è necessario, in quanto le uniche visite da fare sono
quelle relative all'assunzione di apprendisti e quelle si fanno già
fare. Già l'anno scorso per scrupolo è stato chiamato un
medico in medicina del lavoro. Da un suo sopralluogo ha giudicato che non
fosse necessario. L'azienda ha traslocato l'attività in un'alto
stabile, le lavorazioni sono identiche. Occorre che il medico faccia un'altro
sopralluogo?
Caccia Elettronica - LEGNANO (MI)
Per il quesito numero 1, il programma può essere predisposto
e attivato dal "datore di lavoro".
Per il secondo quesito, invece, è obbligatorio addestrare almeno
due dipendenti al «pronto soccorso in attesa del medico» e
al «pronto soccorso sanitario».
Per quanto riguarda l'ultima domanda, occorre organizzare la sorveglianza
sanitaria e nominare il medico competente in relazione al rischi sottoindicati:
- Lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche
o infettanti o che risultano "comunque nocive": visite mediche
preventive e periodiche previste dal Dpr 303/56 (articolo 33; "lavorazioni"
indicate nella tabella allegata al decreto e tabella richiamata dall'articolo
34, comma 2edesimo decreto).
- Rischi amianto - piombo - rumore: Dlgs 277/91.
- Rischio silicosi: Dpr 1124/56.
- Aree di rischio (con il Dlgs 626/94):
- dispositivi di protezione individuale (articolo 42);
- movimentazione manuale dei carichi (articoli 16 e 48);
- videoterminali (articoli 50, 54 e 55) (più di 4 ore giornaliere
consecutive per tutta la giornata lavorativa; ma il punto - come è
noto - è stato contestato dalla Corte Ue). I lavoratori addetti
ai Vdt per almeno quattro ore consecutive, sono sottoposti a visita medica
per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e a un esame degli
occhi e della vista effettuati dal medico competente);
- agenti cancerogeni (articoli 60, 63, 64, 69, 70);
- agenti biologici (articoli 73, 86, 87, 88).
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I rischi impongono la sorveglianza sanitaria
Le aziende sino a dieci dipendenti sono tenute a nominare il medico?
Studio Gnasso - MONDRAGONE
Anche con un solo dipendente, occorre organizzare la sorveglianza sanitaria
e nominare il medico competente in relazione ai rischi sottoindicati.
- «Lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultino comunque nocive»: visite mediche
preventive e periodiche previste dal Dpr 303/56 (articolo 33;
- "lavorazioni" indicate nella tabella allegata al decreto
stesso).
- Rischi amianto - piombo - rumore: Dlgs 277/91.
- Rischio silicosi: Dpr 1124/56.
- Aree di rischio (con il Dlgs 626/994); 1) dispositivi di protezione
individuale (articolo 42); 2) movimentazione manuale dei carichi (articolo
16 e 48); 3) videoterminali (articolo 50, 54 e 55);
- agenti cancerogeni (articoli 60, 63, 64, 69, 70); 5) agenti biologici
(articoli 73, 86, 87, 88).
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I titoli necessari al medico competente
A che medico ci si deve rivolgere per una consulenza? Se l'autocerficiazione
viene fatta prima del 31 dicembre 1996, è obbligatorio il corso
sulla sicurezza?
Immobiliare Longoni s.a.s - BAREGGIO
Alla valutazione del rischio e alla elaborazione del «documento»,
effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, partecipa il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Il medico deve avere uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro.
Possono svolgere le funzioni di medico competente i medici di fabbrica
che hanno conseguito l'autorizzazione dalla Regione, ai sensi dell'articolo
55 del decreto legislativo 277/91, sulla protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici. La scelta del
medico competente è attribuita al datore di lavoro, che ne sostiene
l'onere. Il medico competente può essere: un dipendente dell'azienda:
un libero professionista; un dipendente di una struttura pubblica o privata.
Gli ispettori medici del lavoro e delle Usl, addetti ai servizi di vigilanza,
non possono svolgere l'attività di medico competente. Infine, l'obbligo
di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute -
per l'imprenditore che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione
e protezione - non è richiesto fino al 31 dicembre 1996, purché
il datore di lavoro eserciti questa facoltà entro il suddetto termine
e sia in possesso delle capacità per svolgere le funzioni di sicurezza
attribuite al responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi.
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Formazione permanente contro i pericoli
di Marco Vinci
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi
i lavoratori a domicilio e i portieri, ricevano una formazione sufficiente
e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento
al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:
- dell'assunzione;
- del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero dell'insorgenza di nuovi. Il rappresentante per la sicurezza
ha diritto a una formazione particolare concernente la normativa in materia
di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Anche il lavoratore
incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio
e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato. La collaborazione
con organismi paritetici. La collaborazione appare obbligatoria (articolo
22, comma 6).
Gli organismi paritetici quindi, dove non costituiti, devono esserlo con
procedura d'urgenza. L'articolo 20 prevede la costituzione di organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
in ogni comparto produttivo e in ogni settore di attività, ovunque
si svolga lavoro subordinato. Le funzioni di questi organismi sono, dalla
norma, definite "di orientamento e di promozione di iniziative formative".
Teoricamente, quindi la "collaborazione" non contempla né
la "gestione dei corsi" e l'attività didattica né
l'organizzazione dei corsi stessi. L'articolo 22, prevede che i ministri
del lavoro e della sanità possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavorò. Ciò non è ancora avvenuto e, comunque,
la previsione non si configura come un "obbligo" per le pubbliche
amministrazioni interessate.
Inoltre, è utile ricordare che per quanto concerne il "pronto
soccorso" è prevista (articolo 15) una specifica formazione
del personale addetto i cui contenuti dovranno essere individuati con decreto
dei ministri della Sanità, del Lavoro, della Funzione pubblica e
dell'Industria. All'attività di formazione e informazione collabora
"il medico competente" (articolo 17, comma 1, lettera m). Concludendo:
è opportuno che l'azienda interessata notifichi all'organo paritetico,
ove costituito, l'intenzione di attuare la "formazione" prevista
dalla normativa; l'organo paritetico potrà attivarsi per un migliore
"orientamento" delle strutture aziendali preposte. In assenza
dell'organo paritetico, l'azienda programmerà autonomamente tutta
l'attività informativa, tenendo anche presenti gli accordi sindacali
specifici che prevedono i contenuti e la durata minima della formazione
dei rappresentanti dei lavoratori (si veda anche l'accordo Confindustria
- sindacati del 22 giugno 1995). Oneri e sanzioni. I moduli formativi devono
essere inclusi nell'orario di lavoro. La formazione non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori, né diretti né indiretti.
I programmi formativi relativi all'articolo 22 devono essere attivati immediatamente.In
caso di inadempienza, sono previste sanzioni a carico dei datori di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori. Per i datori di lavoro e per i dirigenti
è fissato l'arresto da tre mesi a sei mesi, è prevista un'ammenda
3 milioni a 8 milioni; per i preposti sono previsti l'arresto fino a due
mesi e un'ammenda da 0,5 milioni a 2 milioni. Infine i lavoratori che non
si sottopongono ai programmi di formazione e in materia di attrezzature
di lavoro (articolo 39, comma 1) sono punibili con l'ammenda da 400mila
lire a 1,2 milioni; i lavoratori che non seguono i programmi di formazione
in materia di dispositivi di protezione individuale (articolo 44, comma
1) organizzati dai datori di lavoro sono punibili con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda da 400mila lire a 1,2 milioni.
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Un protocollo per gli accertamenti contro le patologie professionali
di Marco Vinci
La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo
626, effettuata dal «medico competente», comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.
Generalità dei rischi: Dpr 303/56 - decreto legislativo 626/94.
1) Adempimenti non subordinati ad accertamenti ispettivi: le visite mediche
preventive e periodiche sono previste per le «lavorazioni industriali
che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano
comunque nocive», in base all'articolo 33 del Dpr 19 marzo 1956,
n. 303. Le lavorazioni sono indicate nella tabella allegata al decreto.
Per le lavorazioni indicate in più di una voce della tabella i periodi
da prendere a base per le visite sono quelle più brevi.
2) Adempimenti subordinati ad accertamenti ispettivi (Usl): particolari
esami medici integrativi (prescritti specificamente), (in base all'articolo
33, ultimo comma, Dpr 303/56).
È possibile l'estensione degli accertamenti sanitari di cui l'articolo
33 del Dpr 303/56 ai lavoratori occupati nella stessa azienda, nello stesso
ambiente di lavoro, in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella
(sulla base di specifica prescrizione), lo prevede l'articolo 34, comma
1, Dpr 303/56.
Sono previste visite mediche per lavoratori occupati in lavorazioni diverse
da quelle riportate nelle tabelle, che espongono a rischi della medesima
natura, limitatamente alle lavorazioni soggette alla assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali (sulla base di specifica prescrizione
a seguito di accertamenti delle condizioni di lavoro «particolarmente
pregiudizievoli alla salute», articolo 34, 2ma, Dpr 303).
Per quanto riguarda le malattie professionali le tabelle sono quelle annesse
al Dpr 336/94.
Esecuzione delle visite mediche periodiche a intervalli più lunghi.
L'azienda può richiedere all'organismo di controllo l'autorizzazione
a eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi
«non più del doppio» di quelli prescritti dalla tabella
di cui all'articolo 33 del Dpr 303/56, dimostrando che i provvedimenti
di bonifica adottati sono «tali da diminuire notevolmente i pericoli
igienici della lavorazione» (articolo 35, 1ma, Dpr 303/56). Esenzione
dall'obbligo delle visite. L'azienda può chiedere all'organismo
di controllo di essere autorizzata a non sottoporre a visite mediche i
lavoratori dipendenti, dimostrando l'irrilevanza del rischio per:
- l'esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato;
- l'efficacia delle misure preventive adottate;
- (in alternativa) il carattere eccezionale del lavoro insalubre.
Numerose disposizioni prescrivono un giudizio medico di idoneità
che integra gli obblighi concernenti le visite mediche preventive.
Qualora il medico competente in seguito agli accertamenti di cui all'articolo
16, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 626/94, esprima un giudizio
sull'inidoneità, parziale o temporanea o totale, del lavoratore,
ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Contro il giudizio sull'inidoneità è ammesso ricorso, entro
30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente (Usl) che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
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